Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “ASD - Black Knights”
1 – Denominazione, finalità generali , sede legale e previsione sedi secondarie
Con atto costitutivo del 04 Febbraio 2006 si è costituita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 L. 289/2002 e successive, l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “ASD – BLACK KNIGHTS” (“l’Associazione), contenitore associativo a finalità sportiva dilettantistica con modalità di polisportiva. L’Associazione ha connotazione indipendente, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, ha sede legale in Alessandria (AL) - Fraz. Valle San Bartolomeo 15040, Via della Chiesa n. 5, ed è rappresentata ed amministrata secondo le disposizione contenute nel presente testo (lo “Statuto”) e da eventuali Regolamenti (i “Regolamenti”) che si rendessero necessari. L’Associazione potrà costituire sezioni distaccate, secondarie e/o operative sia in Italia che all’Estero. La denominazione sociale potrà essere integrata con altre espressioni previa delibera dell’Assemblea in forma Straordinaria (l’“Assemblea Straordinaria”) secondo le maggioranze previste nel Regolamento interno.
2 – Scopi
Le finalità dell’Associazione sono di consentire ai suoi affiliati (gli “Associati”), presenti e futuri:
3 – Modalità di
perseguimento attività associative – Contributi per le spese – Finalità non
profittevole ed utili di cassa
Per il raggiungimento delle sue finalità, l’Associazione potrà avvalersi di ogni strumento e risorsa disponibili purché non contrari alla Legge, all’Ordine Pubblico e al Buon Costume. Senza che ciò sia limitativo e purché strumentale al raggiungimento delle finalità associative, potranno essere strutturate direttamente e/o indirettamente in favore degli associati le più ampie attività con lo scopo di svolgere e/o propagandare le finalità associative citate senza limiti e/o preclusioni. In particolare e senza che ciò costituisca elencazione esaustiva potranno essere:
Per tutte le attività ed i servizi anche ad essi complementari offerti agli associati e comunque agli aventi diritto, potranno essere loro richiesti contributi a titolo di rimborso spese che saranno preventivamente esplicitati e/o commisurati all’entità dell’attività richiesta e/o comunque svolta.
Nel rispetto della finalità non profittevole e non lucrativa dell’Associazione gli eventuali utili o avanzi di gestione maturati per le attività svolte e residuanti alla copertura delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività associativa, inclusi i rimborsi erogati agli aventi diritto, non potranno in alcun modo essere divisi o distribuiti tra gli associati neppure in forma indiretta salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Inoltre gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti per il perseguimento degli scopi associativi o devoluti ad associazioni, organismi ed enti similari che perseguano le medesime finalità.
4 – Garanzie e Diritti degli Associati – Delega del diritto di voto - Attività
di volontariato e rimborsi spese – Non cedibilità, intrasmissibilità e perdita
della qualifica di associato
L’Associazione garantisce ai suoi associati democraticità, uniformità di rapporto associativo nel pieno rispetto del principio di uguaglianza degli associati, elettività delle cariche nonché diritto di voto. E’anche garantita l’applicazione di modalità di gestione del rapporto associativo volte ad assicurare l’effettività dei principi suesposti senza limiti temporali, ad eccezione di quelli imposti dalla validità della tessera associativa. In ogni caso resta salva, per l’assunzione di alcune cariche sociali e per la loro particolare importanza, la necessità di avere raggiunto la maggiore età. Ogni associato ha diritto ad un solo voto da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento interno. L’Associato può farsi rappresentare da altro associato purché con delega scritta. Un associato può rappresentare per delega al massimo un (1) altro associato e per esso deliberare validamente, se quest’ultimo ha diritto al voto. In caso di associato minorenne, il diritto di voto potrà essere esercitato validamente dalla persona esercente sul minore la potestà
L’attività associativa sarà garantita dalle prestazioni volontarie e non retribuite degli associati inclusi gli eletti presso gli Organi Associativi. Per lo svolgimento degli incarichi e delle attività associative, potranno essere riconosciuti agli associati, inclusi gli appartenenti gli Organi Associativi e/o ad eventuali Terzi rimborsi spese da corrispondere con la presentazione, da parte del richiedente, di specifici giustificativi.
La qualifica di associato e/o le cariche associative assunte non sono cedibili e non sono trasmissibili a Terzi neppure per ragioni ereditarie.
La qualifica di associato si perde per mancato versamento della quota sociale annua o eventuali quote/contributi straordinari (decadenza per morosità); per recesso con proprie dimissioni; per provvedimento disciplinare di esclusione.
La qualifica di associato può essere sospesa in tutti i casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.
5 - Associati e domanda di
ammissione – Quote associative
L’iscrizione all’Associazione è ammissibile per tutti coloro che ne condividono gli scopi. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo (d’ora in poi: “Il Consiglio”) dell’Associazione e la sua accettazione è subordinata alla valutazione positiva ed alla ratifica operata da questo.
Ogni associato si obbliga al versamento della quota associativa annuale ed al versamento di eventuali quote associative o contributi straordinari nell’entità e nei tempi stabiliti dall’Assemblea su proposta motivata del Consiglio. Solo gli associati in regola con il versamento di tutte le quote hanno diritto di voto e/o di delega del voto e di partecipazione ad ogni attività associativa, eccetto quelle riservate agli Organi associativi od eventualmente limitate per ragioni di età o di condizione fisica. Gli associati, anche in caso di dimissioni, decadenza o esclusione, non hanno mai diritto a chiedere il rimborso, anche parziale, delle quote versate che non sono rimborsabili per alcuna ragione. Le quote associative non sono rivalutabili né trasmissibili ad eccezione della successione mortis causa.
6 – Obblighi degli associati –
Limiti al rapporto associativo
Tutti gli associati si impegnano ad accettare senza riserve lo Statuto, i Regolamenti dell’Associazione e tutte le decisioni, nessuna esclusa, prese dagli Organi Associativi purché queste ultime non siano contrarie alla Legge, all’Ordine Pubblico, al Buon Costume ed agli stessi Statuto e Regolamenti..
Gli associati devono partecipare direttamente e/o indirettamente al raggiungimento delle finalità associative evitando ogni comportamento che possa recare danno all’Associazione e/o alla sua immagine. Se un associato svolgesse attività anche indirettamente lesiva dell’immagine dell’Associazione o senza una autorizzazione laddove essa sia richiesta a norma di Statuto e/o dei Regolamenti, ferma l’ipotesi della sua esclusione, risponderà in ogni caso a titolo personale dei danni che procurasse a persone e/o cose, decadendo dalla garanzia assicurativa e sollevando parimenti l’Associazione da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di Terzi e perdendo, altresì, l’eventuale diritto a fruire dei benefici di polizza individuale legata al tesseramento ed alla affiliazione all’Ente di Promozione scelto dall’Associazione.
Per lo svolgimento delle attività, se richiesto dalla Legge e/o per ragioni cautelative agli associati potrà essere richiesto di presentare specifica certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva avente validità di almeno un (1) anno dal rilascio. In ogni caso, per la corretta applicazione delle condizioni di polizza assicurativa sia dell’Associazione che degli Associati, questi svolgeranno le attività che la prevedono sempre e solo con l’autorizzazione che sarà, di volta in volta e previa richiesta, rilasciata dagli Organi Associativi.
7 – Associati Minori di Età –
Limitazioni alla partecipazione ad attività associative
L’Associazione ammette al suo interno i minori di età. La domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni deve essere firmata/controfirmata da chi esercita su di lui la potestà. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Il minorenne ha diritto di voto che, tuttavia, potrà essere esercitato validamente solo dalla persona esercente su di lui la potestà; parimenti il minore, a mezzo suo rappresentante, potrà operare la delega del diritto al voto ad altri associati, così come potrà ricevere la delega da un altro associato.
La possibilità per i minori di partecipare alle attività e/o ai servizi rivolti agli associati o di accedere alle sedi dell’Associazione può essere limitata ad insindacabile giudizio motivato degli Organi Associativi ed in tutti i casi in cui le norme di Legge o regolamentari ne facciano specifico riferimento. In ogni caso il Consiglio può determinare le circostanze in cui le attività dei minori siano subordinate alla collaborazione degli esercenti su essi la potestà e/o di Terzi anche non associati. Il Regolamento determina le modalità ed i termini che caratterizzano le limitazioni per i minori.
8 – Decadenza dalla carica di
associato – Sanzioni per inadempimento agli obblighi associativi
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per una delle seguenti circostanze:
Recesso per dimissioni si ha quando l’associato presenti al Consiglio dichiarazione scritta di dimissioni. E’ immediato.
Decadenza per morosità si ha se l’associato non esplica più attività associativa e non ha provveduto a pagare la quota associativa annuale con ritardo di almeno due (2) mesi dal termine fissato per il rinnovo.
L’esclusione si ha se l’associato sia incorso in inadempienze degli obblighi associativi o se siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Tra di essi, ma senza che ciò costituisca elencazione esaustiva:
- aver arrecato danni materiali e/o morali tra cui quelli di immagine all’Associazione;
- grave violazione delle norme dello Statuto e/o del Regolamento Interno.
In caso di esclusione, l’associato escluso non potrà essere più ammesso, mentre è riammissibile il decaduto per morosità, purché sani le pendenze pregresse. L’associato recedente non ha alcun limite alla re-iscrizione in qualunque momento e, se la richiesta di riammissione interviene durante l’anno in cui ha presentato le dimissioni, non si ha obbligo di rinnovare il pagamento della quota di iscrizione, purché essa sia stata regolarmente versata. Gli associati che non ottemperino alle disposizioni dello Statuto e/o dei Regolamenti nonché alle delibere degli Organi Associativi possono essere assoggettati a procedimento disciplinare e per ciò sanzionati. Le sanzioni sono sempre appellabili avanti l’Assemblea e resta salvo il diritto di ogni associato ad adire gli strumenti di contenzioso previsti dalla Legge.
9 – Patrimonio e Proventi
L’Associazione è senza scopo di lucro ed il suo patrimonio è costituito da:
10 - Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con Assemblea Straordinaria.
Ai fini della validità della decisione è richiesta una delibera presa alla maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto in una sessione assembleare ove siano presenti almeno i 4/5 (quattro/quinti) degli associati stessi.
Atteso lo scioglimento o qualunque altra causa di estinzione, l’Assemblea Straordinaria, nella sessione deliberativa, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori anche esterni all’Associazione, indicandoli con la maggioranza di cui sopra.
Il patrimonio finanziario ed i beni residuanti dalla liquidazione resasi necessaria per coprire passività, spese e rimborsi, saranno devoluti ad altra Associazione Sportiva Dilettantistica con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3 – cm 190 – L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
11 – Organi Associativi – Individuazione e caratteristiche – Anno
associativo
Gli Organi associativi dell’Associazione sono:
L’Assemblea Generale degli Associati; Il Presidente; Il Consiglio Direttivo.
12 – L’Assemblea Generale degli
Associati
E’ la riunione in forma collegiale di tutti gli Associati ed è il massimo organo consultivo e deliberativo. E’ convocata in sessioni ordinarie e straordinarie e ad essa sono demandate tutte le decisioni di cui al Regolamento interno che prevede anche le maggioranze numeriche e di voto richieste per la validità delle delibere ed i termini di convocazione e discussione. L’Assemblea in Sessione Ordinaria si riunisce una (1) volta all’anno su convocazione del Consiglio sottoscritta dal Presidente, avendo l’obbligo di deliberare su:
L’Assemblea in Sessione Straordinaria si riunisce tutte le volte che sia necessario per deliberare sugli argomenti non trattabili dal Consiglio o non previsti per l’Assemblea Ordinaria.
L’Anno associativo va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre.
Agli inizi del mese di Dicembre il Consiglio ed il Presidente attivano le procedure per il rinnovo delle cariche elettive in scadenza e convocano l’Assemblea ordinaria per ottemperare all’obbligo di discussione e di approvazione o meno del rendiconto annuale che si dovrà tenere entro la fine del mese di Aprile successivo.
13 - Il Presidente:
E’ persona fisica e di maggiore età, ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione che condivide in forma disgiunta con il Vice-Presidente e resta in carica quattro (4) anni. E’ eletto secondo le disposizioni del Regolamento interno. Ha i seguenti diritti ed obblighi:
In caso di impedimento temporaneo non superiore a un (1) anno, sarà sostituito dal Vice-Presidente. Se l’impedimento è definitivo ed il Presidente non ha potuto rendere preventive dimissioni, la carica sarà assunta dal Vice-Presidente che potrà svolgere solo ordinaria amministrazione e fino alla fine dell’anno in cui si sia verificato l’impedimento irreversibile. L’Assemblea provvederà ad eleggere il nuovo Presidente che resterà in carica per un intero nuovo mandato.
14 – Il Consiglio Direttivo
E’ organo plurisoggettivo, è eletto dall’Assemblea ed è composto da quattro (4) membri, tutti di maggiore età. Le sue funzioni specifiche ed i suoi poteri sono descritti nel Regolamento interno. I suoi membri sono: il Presidente; il Vice-Presidente; il Segretario e Tesoriere; il Consigliere Ausiliario. In via ordinaria il Consiglio opera per quattro (4) anni dalla sua elezione ed ogni suo membro resta in carica fino a che è in carica il Consiglio o fino alla scadenza del suo specifico mandato o fino alla sua revoca o dimissioni. Alla scadenza del proprio mandato, ogni membro del Consiglio è rieleggibile senza limiti, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità al momento della sua candidatura. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa anche l’ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio nonché le eventuali deliberazioni, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario nominato per la stessa. Il libro contenente i verbali redatti deve essere custodito dal Segretario e messo a disposizione di tutti gli Associati.
Il Vice-Presidente assume il ruolo interinale di Presidente nei casi espressamente previsti dallo Statuto e/o dal Regolamento. Condivide con il Presidente la rappresentanza legale e processuale in forma disgiunta dell’Associazione. In caso di sue dimissioni, la carica è assegnata pro-tempore dal Presidente al Segretario. Il Segretario cura la gestione documentale dell’attività associativa e custodisce i Libri associativi di cui al successivo punto 17. Nella sua veste di Tesoriere, il Segretario ha l’incarico dell’aggiornamento amministrativo-contabile, rappresentando la situazione finanziaria attraverso la compilazione corrente ed aggiornata del Libro Cassa. Il Consigliere Ausiliario coadiuva l’attività del Consiglio riportando le informazioni e richieste ricevute dai singoli associati ed assumono ruoli tecnici specifici funzionalmente alle esigenze della Associazione. Il Consiglio ha anche funzione disciplinare per attribuire sanzioni agli associati. Il procedimento disciplinare è descritto nel Regolamento interno ed in ogni caso le delibere disciplinari possono essere attuate solo se deliberate dal Consiglio al completo.
Le sanzioni comminabili sono:
Ammonizione è verbale ed è fatta dal Presidente avanti il Consiglio;
Richiamo: è scritto, a firma del Presidente e riporta le circostanze che hanno causato la sanzione;
Sospensione: prevede la contestazione scritta e sospende l’associato fino ad un massimo di tre (3) mesi da tutte le cariche associative eventualmente ricoperte e da tutte le attività associative;
Esclusione: prevede l’allontanamento definitivo dell’associato con la perdita di tutte le cariche associative eventualmente ricoperte e l’allontanamento da tutte le attività associative.
In caso di sospensione o esclusione, l’associato non può domandare il rimborso, anche parziale, della quota associativa versata.
15 - Progetto di rendiconto annuale
Il Presidente, con l’ausilio del Segretario in
veste di Tesoriere, deve effettuare la redazione del progetto di rendiconto
annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio e, successivamente,
all’approvazione finale dell’Assemblea. Il progetto di rendiconto deve essere
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione,
nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. La
responsabilità della corretta compilazione del progetto di rendiconto è
condivisa parimenti tra il Presidente ed il Segretario/Tesoriere.
16 – Decadenza dalle cariche degli Organi Associativi - Revoca e/o dimissioni del Presidente - Incompatibilità di acquisizione di incarichi associativi esterni
I titolari/componenti degli Organi Associativi decadono:
per dimissioni scritte al Presidente;
per revoca, che interviene se non esplichino più l’attività inerente la loro carica o se siano intervenuti gravi motivi personali e/o associativi che l’abbiano resa non più proseguibile. La revoca è deliberata dall’Assemblea, sentito il titolare/componente per la quale è proposta.
Revoca o dimissioni del Presidente: in caso di revoca del Presidente si ha la decadenza di tutti gli Organi associativi ed il Vice-Presidente uscente, assunta pro-tempore la carica di Presidente, deve convocare subito l’Assemblea in forma Straordinaria per il rinnovo degli incarichi associativi. In caso di dimissioni il Presidente deve, contestualmente alla consegna della sua dichiarazione dimissionaria, convocare l’Assemblea Straordinaria per il rinnovo della carica resa da lui vacante. Le dimissioni o la revoca degli altri titolari sono disciplinate dal Regolamento interno.
In ottemperanza dell’art. 90 L. 289/02, i componenti il Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, non possono ricoprire cariche analoghe in altre associazioni che pratichino attività sportive che divengano esplicitamente concorrenti con quelle praticate dall’Associazione.
17 – Libri Sociali
L’Associazione deve documentare la propria attività a mezzo tenuta di Libri Sociali e del Libro Cassa. I Libri Sociali sono individuati in: Il libro degli Associati; Il libro dei Verbali delle Assemblee; Il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo. Questi Libri sono detenuti ed aggiornati dal Segretario/Tesoriere che ha anche l’onere della loro custodia. Il Segretario/Tesoriere ed il Presidente, ex. DLgs. 196/03 sono responsabili per la tutela dei dati personali degli associati ed insieme sono garanti del DPS interno e di tutta la documentazione diversa da quella contabile. Parimenti il Libro Cassa è detenuto ed aggiornato dal Segretario/Tesoriere che ne è responsabile e deve documentare in modo corretto e veritiero le Entrate e le Uscite contabili.
18 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con esso.